Attraversando la strada. Cosa devono sapere e ricordare i pedoni?
La polizia esorta regolarmente i conducenti a rallentare in modo significativo e prestare particolare attenzione quando attraversano un passaggio pedonale. I pedoni non dovrebbero dimenticare i loro diritti e doveri!
Articolo 13 1. I pedoni sono tenuti a prestare particolare attenzione nell'attraversare una strada o un sentiero. e, fatti salvi i punti 2 e 3, utilizzare il passaggio pedonale. Il pedone a questo incrocio ha la priorità sul veicolo.
2. L'attraversamento della carreggiata dietro un passaggio pedonale è consentito a una distanza superiore a 100 m dall'incrocio, tuttavia, se l'incrocio si trova a una distanza inferiore a 100 m dall'incrocio segnalato, l'attraversamento è consentito anche a questo incrocio .
3. Attraversando la strada oltre l'attraversamento pedonale di cui al par. 2 è consentito solo a condizione che non rappresenti una minaccia per la sicurezza della circolazione e non interferisca con la circolazione dei veicoli. Il pedone deve cedere il passo ai veicoli e attraversare il bordo opposto della strada lungo la strada più breve perpendicolare all'asse della strada.
4. Se sulla strada è presente un cavalcavia o un sottopassaggio pedonale, il pedone è obbligato ad utilizzarlo, tenuto conto del par. 2 e 3.
5. Nei centri abitati, su strade a doppio senso o dove i tram circolano su un binario separato dalla strada, il pedone che attraversa la strada o il binario deve utilizzare solo un passaggio pedonale.
6. L'attraversamento della pista, separato dalla strada, è consentito solo in luogo appositamente designato.
7. Se l'isola per i passeggeri a una fermata del trasporto pubblico è collegata a un passaggio pedonale, è consentito camminare fino alla fermata e ritorno solo dopo questo passaggio.
8. Se un passaggio pedonale è segnalato su una carreggiata a doppio senso, l'incrocio su ciascuna carreggiata sarà considerato un incrocio separato. Questa disposizione si applica, mutatis mutandis, a un passaggio pedonale in un luogo in cui la circolazione dei veicoli è separata da un'isola o da altri dispositivi sulla strada.
Articolo 14. Vietato
1. ingresso su strada:
a) direttamente davanti a un veicolo in movimento, anche in corrispondenza di un passaggio pedonale,
b) all'esterno di un veicolo o altro ostacolo che pregiudichi la visibilità della strada;
2. attraversare la strada in un luogo con visibilità limitata della strada;
3. rallentare o fermarsi inutilmente quando si attraversa una strada o un sentiero;
4. attraversare la strada;
5. camminare sul sentiero;
6. uscire in pista quando le dighe o le semidighe sono abbandonate o hanno iniziato a uscire;
7. un attraversamento stradale in un luogo in cui un dispositivo di sicurezza o un ostacolo separa la strada per i pedoni o il marciapiede dalla strada, indipendentemente dal lato della strada su cui si trovano.
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