Codice della strada. Stop e parcheggio.
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Codice della strada. Stop e parcheggio.

15.1

L'arresto e il parcheggio dei veicoli sulla strada devono essere effettuati in luoghi appositamente designati o sul lato della strada.

15.2

In assenza di posti o marciapiedi appositamente designati, o se non è possibile fermarsi o parcheggiare, sono consentiti vicino al bordo destro della carreggiata (a destra, se possibile, in modo da non interferire con altri utenti della strada).

15.3

Negli insediamenti, i veicoli di sosta e di parcheggio sono ammessi sul lato sinistro della strada, con una corsia per il traffico in ciascuna direzione (senza binari del tram nel mezzo) e non separati dai segni 1.1 e anche sul lato sinistro della strada a senso unico.

Se la strada ha un viale o una striscia divisoria, è vietato fermarsi e parcheggiare i veicoli nelle vicinanze.

15.4

I veicoli non possono essere posizionati sulla carreggiata in due o più file. Biciclette, ciclomotori e motocicli senza rimorchio laterale possono essere sistemati sulla carreggiata in non più di due file.

15.5

È consentito parcheggiare i veicoli ad un angolo rispetto al bordo della carreggiata in luoghi in cui ciò non impedisce il movimento di altri veicoli.

In prossimità di marciapiedi o altri luoghi con traffico pedonale, è consentito parcheggiare i veicoli ad angolo solo con la parte anteriore e in pendenza solo con la parte posteriore.

15.6

Il parcheggio di tutti i veicoli nei luoghi indicati dai segnali stradali 5.38, 5.39 installati con la targa 7.6.1 è consentito sulla carreggiata lungo il marciapiede e le auto installate con una delle targhe 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5 e motocicli solo come indicato sulla targa dati.

15.7

Sui pendii e le salite, dove il metodo di impostazione non è regolato mediante il controllo del traffico, i veicoli devono essere posizionati ad angolo rispetto al bordo della carreggiata in modo da non creare ostacoli agli altri utenti della strada ed escludere la possibilità di movimenti spontanei di questi fondi.

In tali aree, è consentito parcheggiare il veicolo lungo il bordo della carreggiata, posizionando le ruote sterzanti in modo tale da escludere la possibilità di movimento spontaneo del veicolo.

15.8

Sul binario tranviario del senso successivo, posto sul lato sinistro al livello della carreggiata per la circolazione dei veicoli non ferroviari, è consentita la sosta solo per ottemperare alle prescrizioni del presente Regolamento, e su quelli posti in prossimità il bordo destro della carreggiata - solo per l'imbarco (sbarco) dei passeggeri o per soddisfare i requisiti del presente Regolamento.

In questi casi, non dovrebbero esserci ostacoli al movimento dei tram.

15.9

Stop vietato:

a)  ai passaggi a livello;
b)sui binari del tram (ad eccezione dei casi previsti dalla clausola 15.8 delle presenti Regole);
c)su cavalcavia, ponti, cavalcavia e sotto di essi, nonché nei tunnel;
d)agli attraversamenti pedonali e ad una distanza inferiore a 10 m da entrambi i lati, tranne nei casi in cui è previsto un vantaggio nel traffico;
e)agli incroci e ad una distanza inferiore a 10 m dal bordo della carreggiata intersecata in assenza di un passaggio pedonale, ad eccezione di uno stop per fornire un vantaggio nel traffico e di sosta di fronte al passaggio laterale agli incroci a T, dove è presente una linea di marcatura solida o una striscia divisoria;
d)in luoghi in cui la distanza tra la linea di demarcazione solida, la striscia divisoria o il bordo opposto della carreggiata e il veicolo che si è fermato è inferiore a 3 m;
е) a meno di 30 m dai punti di atterraggio per l'arresto dei veicoli in rotta e, se non ce ne sono, a meno di 30 m dal segnale stradale di tale fermata su entrambi i lati;
è) a meno di 10 m dal luogo designato di esecuzione dei lavori stradali e nella zona della loro esecuzione, dove ciò creerà ostacoli ai veicoli tecnologici che operano;
g) nei luoghi in cui il traffico in arrivo o una deviazione di un veicolo che si è fermato non saranno possibili;
h) nei luoghi in cui il veicolo blocca i segnali stradali o i segnali stradali di altri conducenti;
e) più vicino di 10 m dalle uscite dai territori vicini e direttamente al punto di uscita.

15.10

Il parcheggio è vietato:

a)  nei luoghi in cui è vietato fermarsi;
b)sui marciapiedi (ad eccezione dei luoghi indicati dai corrispondenti segnali stradali installati con cartelli);
c)sui marciapiedi, ad eccezione di automobili e motociclette, che possono essere posizionati sul bordo dei marciapiedi, dove almeno 2 m sono lasciati ai pedoni;
d)più vicino di 50 m dai passaggi a livello;
e)insediamenti esterni nell'area di curve pericolose e fratture convesse del profilo longitudinale della strada con visibilità o visibilità inferiore a 100 m in almeno una direzione di movimento;
d)nei luoghi in cui il veicolo in piedi renderà impossibile per gli altri veicoli viaggiare o creare ostacoli per i pedoni;
е) a meno di 5 m dai siti di container e / o container per la raccolta dei rifiuti domestici, la cui ubicazione o disposizione soddisfa i requisiti di legge;
è)sui prati.

15.11

Al buio e in condizioni di scarsa visibilità, è consentito parcheggiare fuori dagli insediamenti solo nelle aree di parcheggio o all'esterno della strada.

15.12

Il conducente non deve lasciare il veicolo senza aver completato tutte le misure al fine di impedirne il movimento non autorizzato, la penetrazione al suo interno e (o) il possesso illegale di esso.

15.13

È vietato aprire la portiera del veicolo, lasciarli aperti ed uscire dal veicolo se minaccia la sicurezza e crea ostacoli agli altri utenti della strada.

15.14

In caso di sosta forzata in un luogo in cui la sosta è vietata, il conducente deve adottare tutte le misure per rimuovere il veicolo e, in caso di impossibilità, agire in conformità a quanto previsto ai punti 9.9, 9.10, 9.11 del presente Regole.

15.15

Sulla carreggiata, è vietato installare oggetti che impediscono il passaggio o il parcheggio dei veicoli, ad eccezione dei casi:

    • registrazione di un incidente stradale;
    • esecuzione di lavori stradali o lavori relativi all'occupazione della carreggiata;
    • restrizioni o divieti di circolazione di veicoli e pedoni nei casi previsti dalla legge.

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