Traffico nelle aree residenziali
modificato l'8 aprile 2020
17.1
Nella zona residenziale, cioè sul territorio, le cui entrate e uscite dalle quali sono segnalate con i segnali 5.21 e 5.22, è consentita la circolazione dei pedoni sia sui marciapiedi che sulla carreggiata. In una zona residenziale, i pedoni hanno la priorità, ma non devono interferire inutilmente con il movimento dei veicoli.
17.2
Nella zona residenziale, attraverso il traffico di autoveicoli, è vietato guidare, parcheggiare con un motore funzionante, nonché parcheggiare camion con una massa massima consentita di oltre 3,5 tonnellate appositamente designata e contrassegnata con cartelli e (o) contrassegni.
17.3
All'uscita dalla zona residenziale, i conducenti devono lasciare il posto agli altri utenti della strada.
17.4
I requisiti di questa sezione si applicano anche alle aree del cantiere.