Traffico nelle aree residenziali
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Traffico nelle aree residenziali

modificato l'8 aprile 2020

17.1
Nella zona residenziale, cioè sul territorio, le cui entrate e uscite dalle quali sono segnalate con i segnali 5.21 e 5.22, è consentita la circolazione dei pedoni sia sui marciapiedi che sulla carreggiata. In una zona residenziale, i pedoni hanno la priorità, ma non devono interferire inutilmente con il movimento dei veicoli.

17.2
Nella zona residenziale, attraverso il traffico di autoveicoli, è vietato guidare, parcheggiare con un motore funzionante, nonché parcheggiare camion con una massa massima consentita di oltre 3,5 tonnellate appositamente designata e contrassegnata con cartelli e (o) contrassegni.

17.3
All'uscita dalla zona residenziale, i conducenti devono lasciare il posto agli altri utenti della strada.

17.4
I requisiti di questa sezione si applicano anche alle aree del cantiere.

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